Articolo 1.
(Disposizioni transitorie in materia di reggenza degli uffici giudiziari in caso di mancanza del titolare).

      1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

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